16 novembre 2012

Istituito il reato di pedofilia

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Recentemente è stato introdotto il reato di “pedofilia” nell'ordinamento giuridico italiano. E' stato approvato infatti il DDL che ratifica, dopo cinque anni, la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, meglio nota come “Convenzione di Lanzarote“.
L’approvazione definitiva del nuovo testo normativo inserisce per la prima volta il termine “pedofilia” tra le disposizioni del Codice penale.
Vengono introdotte pene molto più severe per reati assimilabili all’associazione a delinquere finalizzata a comportamenti a sfondo sessuale o, al tempo stesso, ai maltrattamenti famigliari o, ancora, alla prostituzione e alla pornografia minorile.
Con l’introduzione del nuovo articolo 414 bis c.p. infatti “l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia” sarà punita con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi “pubblicamente, fa apologia di questi delitti“. Non potranno essere invocate “a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume“!
Si prevedono aggravamenti di pena per i reati sessuali e la pedofilia e si introducono nuove fattispecie di reato, adeguando la nostra normativa ai nuovi fenomeni di adescamento via Internet.
L’ Italia potrà finalmente avvalersi di uno strumento fondamentale di protezione e di contrasto dai frequenti casi di abuso e sfruttamento sessuale che avvengono anche attraverso la rete ed il variegato mondo del web.
Evidenzio a volo d'uccello le numerose modifiche apportate al codice penale, ad alcuni delitti contro la persona e la famiglia con ripercussioni anche sul sull'ordinamento penitenziario. 
La nuova legge, in particolare, tra l'altro:
- configura una nuova aggravante dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata al compimento di reati in tema i sfruttamento e abuso sessuale contro minori;
- sostituisce l'art. 572 c.p. mutandone tra l'altro la rubrica: "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" (una modifica dell'art. 576 c.p. include poi il riformulato reato di maltrattamenti, seguito da morte della vittima, tra i reati che comportano la pena dell'ergastolo in caso di omicidio);
- introduce un nuovo comma nel testo dell'art. 583 bis c.p. prevedendo nuove pene accessorie per le mutilazioni genitali femminili, compresa la decadenza dall'esercizio della potestà di genitore;
- sostituisce il testo dell'art. 600 bis ("Prostituzione minorile");
- modifica l'art. 600 ter ("Pornografia minorile": è introdotta, peraltro, una definizione legale di tale concetto);
- abroga l'art. 600 sexies c.p. ("Circostanze aggravanti e attenuanti");
- sostituisce l'art. 600 septies ("Confisca");
- introduce i nuovi artt. 600 septies.1 e 600 septies.2 in tema di circostanze del reato e pene accessorie;
- abroga l'art. 602 bis ("Pene accessorie");
- modifica l'art. 602 ter ("Circostanze attenuanti");
- introduce un nuovo art.602 quater ("Ignoranza dell'età della persona offesa") che, in ossequio al principio di colpevolezza, fa salva l'ipotesi di ignoranza inevitabile (dell'età minore di anni diciotto della vittima di uno dei delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. 600 e s. c.p.);
- modifica l'art. 604 c.p. ("Fatto commesso all'estero");
- modifica la disciplina degli atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.);
- sostituisce il testo dell'art. 609 quinquies c.p. (Corruzione di minorenne);
- modifica l'art. 609 sexies c.p. ("Ignoranza dell'età della persona offesa") attribuendo rilievo all'ipotesi dell'ignoranza inevitabile (in ossequio al principio di colpevolezza);
- modifica l'art. 609 nonies ("Pene accessorie e altri effetti penali") e l'art. 609 decies c.p. ("Comunicazione al Tribunale per i minorenni");
- introduce, infine, la nuova fattispecie di adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.).
Avv. Marco BAIO